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Home » Economia » Banche, illegittima l’applicazione dell’anatocismo dal 1° gennaio 2014

Banche, illegittima l’applicazione dell’anatocismo dal 1° gennaio 2014

Redazione by Redazione
28 Aprile 2015 - Aggiornato alle ore 06:01 -
in Economia
0
Banche, illegittima l’applicazione dell’anatocismo dal 1° gennaio 2014
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“È agevole concludere come, sulla scorta della mera interpretazione letterale del dato normativo de quo, gli istituti di credito ben possano escludere dalle condizioni economiche qualsiasi clausola anatocistica, sia per i contratti in essere sia per quelli ancora da stipulare. È, difatti, ragionevolmente esigibile, da parte di un operatore qualificato come un istituto di credito, dotato di uffici legislativi interni e direzionali, una condotta prudenziale, che tenga conto di tutti i criteri ermeneutici ampiamente a disposizione;”
In questo modo ha liquidato la faccenda il Tribunale di Milano con due ordinanze del 25/03/2015 e del 03/04/2015. Facendo riferimento alle novità apportate dalla Legge n. 147/2013, c. 629 (Legge di stabilità 2014) all’art. 120 c.2 del T.U.B.
Il precedente comma 2 dell’art. 120 T.U.B. disponeva :
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
Infatti la delibera del CICR del 09/02/2000 prevedeva all’art. 2:
1. Nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Tenendo conto, ovviamente, della clausola di reciprocità di cui all’art. 6 della suddetta delibera.

La legge di stabilità 2014, come dicevamo prima, ha modificato l’art. 120, comma 2, del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T. U. B.), introducendo una modifica non da poco in materia di anatocismo.

La novità è prevista nel comma 2 lettera b) dell’art. 120 T.U.B.:
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

Quindi, la novità normativa prevede un divieto (esplicito) di capitalizzazione periodica degli interessi, innovando rispetto alla norma previgente che disponeva invece la legittimità dell’anatocismo alla sola condizione che gli interessi attivi e passivi fossero capitalizzati con la stessa periodicità e che fosse stata sottoscritta la cosiddetta clausola di reciprocità.
Però, dopo detta modifica era sorto il lecito dubbio, se il nuovo divieto fosse già entrato in vigore al 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della Legge di stabilità) oppure se fosse necessario attendere che il Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio (CICR) emanasse la nuova delibera applicativa prevista dall’art. 120 T.U.B. In effetti la maggior parte degli addetti ai lavori propendevano per la seconda ipotesi, e cioè l’entrata in vigore effettiva del nuovo divieto di anatocismo bancario era da intendersi posticipata alla futura delibera del CICR. Sino ad allora il divieto di anatocismo non sarebbe stato efficace. Il Tribunale di Milano, con le due ordinanze collegiali ha invece chiaramente affermato che il nuovo divieto assoluto di anatocismo bancario previsto al c.2 lettera b) dell’art. 120 T.U.B. è da intendersi già in vigore, e questo sin dal 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della Legge di Stabilità). Quindi un espresso richiamo al mondo bancario ad adeguarsi alla norma e di non mantenere in essere disposizioni contrattuali superate a seguito dell’intervento abrogativo del legislatore. Nella visione dei Giudici, una condotta omissiva, proprio per le competenze specialistiche esigibili da una banca, evidenzierebbe un disallineamento del comportamento concreto rispetto al testo di legge.
Ovviamente, non è neanche il caso dirlo, gli interessi anatocistici percepiti dalle banche dal 01/01/2014 sono illegali e devono essere restituiti.

 

Angelo Giallongo

 

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